(massima n. 1)
In tema di notificazione al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento, nell'ipotesi di omonimia fra pił difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici, č compito della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione cosģ da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all'imputato di irregolaritą cui non ha dato colpevolmente corso. (Nell'affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nullitą assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da quello effettivamente nominato).