(massima n. 1)
L'art. 171 c.p.p. contempla tra le situazioni originanti la nullità della notificazione, la violazione delle disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia dell'atto o l'incertezza assoluta circa l'autorità richiedente o circa il destinatario della notificazione, e non anche la violazione delle disposizioni circa l'autorità che deve provvedere a curare la notificazione stessa. Ne consegue che è valida la notificazione dell'ordinanza che rinnova il titolo di custodia a norma dell'art. 27 c.p.p., eseguita a cura del pubblico ministero anziché del giudice che ha emesso il provvedimento, così come previsto dall'art. 92 delle disposizioni di attuazione del codice di rito per le fasi successive alla chiusura delle indagini preliminari.