(massima n. 1)
Allorquando l'imputato abbia compiuto rituale elezione di domicilio, corredata dall'indicazione delle generalità del domiciliatario, secondo quanto prescritto dall'art. 62 att. c.p.p., l'omessa indicazione del domiciliatario stesso nella richiesta e nella relazione di notifica fatta dall'ufficiale giudiziario, è causa di nullità, omologabile all'ipotesi dell'incertezza assoluta del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 171, lett. b), terza ipotesi c.p.p. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto la nullità, poiché la notifica dell'estratto contumaciale era stata effettuata all'indirizzo del difensore domiciliatario, indicato dall'imputata, a persona qualificatasi «dipendente», ed incaricata della consegna, ma non identificata).