(massima n. 1)
Qualora l'ordinanza applicativa della misura cautelare (nella specie, custodia cautelare in carcere) sia notificata all'imputato detenuto in maniera incompleta per casuale e visibile errore di trasmissione, la nullitą della notificazione dell'ordinanza, derivante dalla previsione dell'art. 171, comma primo, lettera a), c.p.p., non si riflette sulla validitą ed efficacia del provvedimento applicativo, sotto il profilo del requisito della insufficiente descrizione del fatto richiesto dall'art. 292, comma secondo, lettera b), c.p.p., poiché, in simile ipotesi, l'evidente errore nella formazione della copia rende questa inidonea a valere come atto obiettivamente ed esclusivamente facente stato nei confronti del destinatario in luogo dell'originale.