(massima n. 1)
Allorché l'imputato si trovi detenuto all'estero (nella specie in attesa di estradizione), la notifica dell'avviso dell'udienza fissata per la trattazione del riesame della misura di coercizione personale č ritualmente eseguita mediante consegna al difensore, e non secondo la procedura prevista dall'art. 169 c.p.p., in quanto, nel contrasto tra la disposizione generale e quella speciale apprestata a presidio del tempestivo controllo sulla legittimitā del provvedimento coercitivo, deve prevalere quest'ultima, in conformitā delle previsioni contenute nell'art. 5 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. (In motivazione, la S.C. ha precisato che una diversa opinione comporterebbe o l'impossibilitā di misure coercitive nei confronti di imputati all'estero o la loro applicabilitā solo dopo l'espletamento della procedura ex art. 169 c.p.p. o, infine, il ritardo nel giudizio di riesame all'esito della procedura stessa, soluzioni tutte in contrasto con i principi cui si ispira in materia il codice).