(massima n. 1)
Principio generale in materia di notificazione di atti ed avvisi al difensore è che la stessa sia effettuata, ai sensi degli artt. 167 e 157 c.p.p., mediante consegna di copia alla persona e, nei casi di urgenza, ai sensi dell'art. 149 stesso codice. La previsione di cui all'art. 65, secondo comma, att. costituisce, perciò, una deroga al detto principio (introdotta al fine di rendere più agevoli i rapporti tra l'ufficio giudiziario ed il difensore non domiciliato nella circoscrizione) onde va interpretata restrittivamente e comunque non oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che nel corso delle indagini preliminari la notifica dell'avviso dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. al difensore non domiciliato nella circoscrizione del giudice che procede, non può essere fatta presso il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati se non siano decorsi i cinque giorni dalla nomina del difensore, salvo che questi abbia eletto il domicilio prima di tale termine.