(massima n. 1)
Nel procedimento per la convalida dell'arresto, dominato da una specialissima urgenza che richiede conseguentemente una procedura di estrema semplicità e praticità, il giudice, ove il difensore di fiducia dell'arrestato non risulti prontamente reperibile, deve, senza ulteriori tentativi di notifica dell'avviso e senza che si faccia luogo agli incombenti, necessariamente non solleciti, di cui all'art. 157, ottavo comma, c.p.p., richiamato dall'art. 167 dello stesso codice, può e deve designare un difensore di ufficio immediatamente reperibile.