(massima n. 1)
Poiché l'art. 167 c.p.p. prescrive che per le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si osservano le disposizioni dell'art. 157 stesso codice, le notifiche al difensore dell'imputato non devono essere obbligatoriamente effettuate presso lo studio del difensore stesso.