(massima n. 1)
Ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefaciente è, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui (nella specie si trattava di un atto in cui un notaio aveva attestato di aver identificato un soggetto, firmatario di atti di costituzione di una società e di accettazione di carica, che non era invece comparso alla sua presenza).