(massima n. 1)
Gli effetti della elezione di domicilio durano in ogni stato e grado del procedimento, salve le eventuali notificazioni al detenuto ovvero nel procedimento davanti alla cassazione; deve escludersi pertanto che al negozio processuale di elezione possano essere apposte clausole, che ne limitino ab origine gli effetti nel tempo, in modo che, alla prevista scadenza, la elezione medesima venga a cessare e si verifichi il ripristino di pregressa situazione, rilevante ai fini dell'art. 157 c.p.p. e disposizioni successive. Del resto, la irrilevanza di siffatta eventuale limitazione temporale della elezione di domicilio risulta confermata, implicitamente, dalla disciplina prevista dall'art. 162 c.p.p., che alla revoca espressa della elezione di domicilio attribuisce efficacia a condizione che sia effettuata indicazione del luogo ove si vuole che le successive notificazioni siano eseguite, in difetto restando all'uopo fissato il domicilio precedentemente eletto.