(massima n. 1)
L'impossibilitą di effettuare una notifica nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato a norma dell'art. 161, terzo comma, c.p.p., non comporta che anche le notifiche successive siano impossibili e vadano eseguite mediante consegna al difensore. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che l'accettazione del decreto di citazione da parte della madre dell'imputato, in occasione della successiva notifica, dimostra l'idoneitą della dichiarazione di domicilio e la temporaneitą della precedente impossibilitą).