(massima n. 1)
L'impossibilitą della notificazione al domicilio dichiarato, cui fa riferimento la norma del comma quarto dell'art. 161 c.p.p., va intesa e correlata con l'insufficienza o inidoneitą delle indicazioni contenute nella dichiarazione. Pertanto l'impossibilitą della notificazione deve ritenersi correttamente acclarata allorquando, eseguite le ricerche sul luogo mediante le opportune informazioni e sulla scorta delle indicazioni della dichiarazione, l'ufficiale notificatore non sia stato in grado di individuare il domicilio.