(massima n. 1)
Con l'istituto dell'elezione di domicilio la legge si limita a conferire all'indagato o all'imputato la facoltà di richiedere che le notifiche degli atti a lui destinati siano eseguite presso un diverso soggetto che può anche identificarsi con il difensore di fiducia dell'imputato o dell'indagato stesso. Poiché l'esercizio di tale facoltà non può comportare la nascita di nuovi diritti o l'ampliamento di diritti o facoltà né al difensore presso cui sia stato eletto domicilio poteri diversi o maggiori di quelli che normalmente gli competono, l'elezione di domicilio presso il difensore non prevede né consente alcuna deroga all'art. 571, terzo comma, c.p.p. che esige il conferimento dello specifico mandato per l'impugnazione da parte del difensore della sentenza contumaciale.