(massima n. 1)
In tema di notificazione, l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore conserva la sua validità, in difetto di revoca, pur dopo la nomina di difensore diverso dal precedente difensore domiciliatario. (Nella fattispecie la Suprema Corte, in applicazione del principio enunciato in massima, ha annullato la sentenza d'appello perché la notifica del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado era stata eseguita non al domicilio eletto presso lo studio dei precedenti difensori bensì a mani del difensore successivamente nominato; ed ha altresì precisato che la nullità della notificazione stessa non poteva ritenersi sanata in conseguenza dell'avvenuta spedizione, all'udienza, di certificato medico con contestuale richiesta di rinvio, essendo in tali casi unico mezzo di sanatoria, ex art. 184 comma 1 c.p.p., la comparizione o la rinunzia a comparire dell'interessato).