(massima n. 1)
L'elezione di domicilio č un atto a forma vincolata, da compiersi esclusivamente secondo le modalitā indicate nell'art. 171 c.p.p. 1930, corrispondente all'art. 161 del nuovo codice di rito. Pertanto va esclusa la validitā e l'efficacia di una elezione di domicilio fatta solo oralmente e non consacrata a verbale da uno dei pubblici ufficiali indicati dalle disposizioni del codice.