(massima n. 1)
L'elezione di domicilio dell'imputato, quale atto negoziale, conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata nella forma prescritta. Con la conseguenza che la notificazione che risulti impossibile presso il detto domicilio, non va effettuata ai sensi dell'art. 157 c.p.p., ma ai sensi dell'art. 161, ult. p. c.p.p., ossia mediante consegna al difensore.