(massima n. 1)
La dichiarazione e l'elezione di domicilio, anche nel processo minorile, sono atti riservati personalmente all'imputato il quale può, quindi, validamente porli in essere senza l'intervento degli esercenti la potestà genitoriale, la cui eventuale, diversa manifestazione di volontà deve quindi ritenersi soccombente rispetto a quella espressa dal diretto interessato.