(massima n. 1)
Ai fini dell'utilizzabilitā dei risultati di intercettazioni legittimamente eseguite in altro procedimento ai sensi dell'art. 270 c.p.p. non č richiesto il deposito delle registrazioni (bobine) di esse, come pure dei verbali e dei decreti di autorizzazione, atteso che tali inosservanze non rientrano fra quelle indicate, con carattere di tassativitā, dall'art. 271 c.p.p.