(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 161 quarto comma che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto. (Nella fattispecie, relativa a notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza, la lettera raccomandata non era stata consegnata per assenza del destinatario: tuttavia l'ufficiale postale aveva annotato il nuovo domicilio. La Corte ha ritenuto che in tal caso la notifica avrebbe dovuto essere rinnovata ex art. 157 c.p.p.).