(massima n. 1)
La disposizione di cui all'articolo 161, comma quarto, c.p.p., che prevede la consegna degli atti al difensore nel caso in cui risulti l'impossibilitā della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato, richiede, quale condizione sufficiente, l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo. (Fattispecie nella quale č stato ritenuto sufficiente per la consegna dell'atto al difensore l'accertamento dell'ufficiale giudiziario che l'imputato era stato sfrattato dal luogo ove aveva dichiarato domicilio).