(massima n. 1)
L'avvenuta dichiarazione o elezione di domicilio in sede di udienza di convalida dell'arresto, siccome proveniente da soggetto in stato di detenzione, non può valere agli effetti di cui all'art. 161, comma 1, c.p.p., trovando tale norma applicazione soltanto nel caso di soggetti non detenuti. Su detta dichiarazione o elezione, quindi, prevale quella che sia stata poi effettuata all'atto della dimissione dal carcere.