(massima n. 2)
L'autorizzazione del giudice tutelare, prescritta dall'art. 379 secondo comma c.c. affinché il tutore possa farsi coadiuvare da «persone stipendiate» (e quindi possa reclamare il rimborso dei relativi compensi), riguarda i lavoratori (subordinati od autonomi) che affianchino il tutore medesimo, in via continuativa, nella cura degli interessi del rappresentato, e, pertanto, non č necessaria per collaborazioni saltuarie in incombenze meramente esecutive o comunque accessorie rispetto all'attivitą tutoria.