(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui dopo la prima notificazione, essendo stata omessa la dichiarazione o l'elezione di domicilio, nonché l'avvertimento prescritto dall'art. 161, comma 2, c.p.p., manca un domicilio «dichiarato, eletto o determinato», le successive notificazioni vanno compiute ai sensi dell'art. 157 dello stesso codice, che è norma generale, applicabile ove non derogata da una norma speciale. (Nella fattispecie, essendo stati omessi una rituale dichiarazione o elezione di domicilio, nonché l'avvertimento di cui all'art. 161, comma 2, la Corte ha ritenuto esattamente effettuata la notificazione alla persona imputata, a norma dell'art. 157 c.p.p., nel luogo dove essa risultava risiedere secondo una sua espressa dichiarazione in atti ed era andata a buon fine una precedente notificazione effettuata a mani proprie, senza che successivamente l'ufficiale giudiziario avesse accertato che la detta persona in quel luogo non avesse più né l'abitazione, né la dimora, né il lavoro abituale e senza che da parte del soggetto interessato fosse stata fornita la prova del contrario).