(massima n. 1)
Nei procedimenti relativi a giudizi di impugnazione, è onere dell'imputato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e non diversamente dal mutamento di residenza o della diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione per altra causa ai fini delle occorrende notificazioni. In difetto di tale comunicazione, la notificazione a mani di persona capace e convivente nella residenza risultante dagli atti del processo o comunque dichiarata, così come nel domicilio eletto, è validamente eseguita; ciò tenuto conto che il legame di convivenza ed il connesso dovere di informazione non vengono meno per il temporaneo stato di detenzione, con conseguente idoneità di tale notificazione a mettere l'imputato in condizione di conoscere la data del giudizio.