(massima n. 1)
L'elezione di domicilio prescinde dalla situazione di fatto, cioè dal rapporto reale tra l'imputato e un determinato luogo, e ha natura negoziale e valore costitutivo, in quanto consiste nella manifestazione di volontà di designare un luogo diverso da quello dell'abitazione effettiva e una persona fiduciariamente scelta ai fini della notificazione degli atti processuali. Tale elezione di domicilio, pur se efficace soltanto per il procedimento nel quale è stata fatta, si estende, tuttavia ad ogni stato e grado del medesimo, finché non intervenga una revoca espressa ovvero una nuova elezione di domicilio che implicitamente revochi la precedente. Ne consegue che l'indicazione, nella dichiarazione di appello, della propria casa di abitazione senza alcun'altra particolare specificazione, ancorché espressa come elezione di domicilio, non produce l'effetto di revocare l'elezione precedentemente effettuata, perché costituisce una semplice dichiarazione di domicilio che determina soltanto una più precisa identificazione dell'imputato, non una manifestazione di volontà da cui possa desumersi l'intendimento che gli atti riferentisi al dichiarante siano notificati al nuovo domicilio.