(massima n. 1)
Ogni mutamento della dichiarazione o elezione di domicilio, ritualmente comunicato all'autoritā procedente, comporta revoca della precedente dichiarazione o elezione, senza possibilitā di elezione plurima, che sarebbe in contrasto con lo spirito, la lettera e le finalitā della norma. L'istituto della elezione di domicilio č stato, infatti, introdotto nell'ordinamento per consentire all'autoritā giudiziaria di individuare un recapito certo del destinatario degli atti giudiziari, ed a quest'ultimo di assicurarsi una sicura e tempestiva ricezione di essi.