(massima n. 2)
L'impegno, assunto verso terzi dal rappresentante dell'incapace, di ottenere il provvedimento autorizzativo per la vendita di beni del medesimo, č radicalmente nullo per contrarietā a norme di ordine pubblico, contrastando con l'esigenza che l'attivitā di amministrazione del patrimonio dell'incapace sia giustificata esclusivamente dalla considerazione degli interessi dell'incapace stesso, senza interferenze derivanti da impegni personali assunti dal rappresentante legale e quindi, senza possibili deviazioni dal fine proprio di quella attivitā.