(massima n. 1)
Il decreto di citazione a giudizio nel procedimento pretorile deve, a pena di nullitą ex art. 178, comma 1, lettera c), c.p.p., essere notificato alla costituita parte civile presso il difensore munito di procura speciale, idonea a conferirgli la rappresentanza in giudizio, come disposto dall'art. 154, comma 4, c.p.p., a nulla rilevando che il detto decreto sia stato notificato personalmente alla parte quale danneggiata dal reato.