(massima n. 1)
In tema di interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare, l'art. 294 c.p.p. non contiene espresse previsioni sulle formalità del relativo avviso e della sua notificazione o comunicazione al difensore, sicché è valido ed efficace quello effettuato a mezzo del telefono ai sensi dell'art. 149 c.p.p., senza che al destinatario competa la conferma telegrafica di cui al comma 4 del predetto art. 149, neppure nell'ipotesi in cui il messaggio sia stato ricevuto e registrato dalla segreteria telefonica, incombendo sul difensore l'onere di apprenderne il contenuto essenziale.