(massima n. 1)
L'art. 294, comma 4, c.p.p., al pari di altre disposizioni dello stesso codice (artt. 268, comma 3, 350, comma 3, 260, comma 1, etc.), prevede che sia «dato avviso» al pubblico ministero e al difensore dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare; altre norme, invece, impongono che sia «notificato avviso» (artt. 127, comma 1, 128, 296, comma 2, 309, commi 3 e 8). Nel primo caso, quindi, può essere impiegato qualsiasi mezzo per portare l'atto a conoscenza del destinatario, purché si tratti di mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscenza del contenuto dell'atto stesso. Conseguentemente, il telegramma di conferma, previsto dall'art. 149 c.p.p., condiziona la validità della notifica quale elemento necessario, solo quando la comunicazione telefonica, cui esso segue, ha valore di notificazione, non anche quando la comunicazione sia utilizzata, come qualsiasi altro mezzo, «per dare avviso». (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente era stato dato avviso telefonico al difensore dell'indagato della data e dell'ora fissata per l'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p., difensore, peraltro, a conoscenza dell'arresto del suo assistito e, quindi, tenuto a vigilare dovendo l'indagato essere interrogato nel termine di cinque giorni dall'arresto).