(massima n. 1)
La mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosca la lingua italiana, in violazione dell'art. 143 c.p.p., dà luogo a nullità di ordine generale ma non assoluto, rientrando essa invece tra quelle definite a regime intermedio. Come tale, essa, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, c.p.p., deve essere eccepita dalla parte, se presente, prima del compimento dell'atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo. (Nella specie trattavasi di interrogatorio in sede di convalida di fermo).