(massima n. 2)
Nel giudizio abbreviato, poiché il negozio introduttivo attribuisce agli atti dell'indagine preliminare un valore probatorio del quale sono fisiologicamente sprovvisti quando il giudizio stesso sia condotto nelle forme ordinarie, non è applicabile la regola di valutazione (fissata al comma 4 dell'art. 111 Cost. e per il dibattimento al comma 1 bis dell'art. 26 c.p.p.) per la quale la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in base a dichiarazioni rese da persona volontariamente sottrattasi all'interrogatorio da parte dello stesso imputato o del suo difensore. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni di natura testimoniale rese in fase di indagini preliminari da persona in seguito resasi irreperibile, e dunque non potuta interrogare nell'ambito dell'incidente probatorio promosso prima del rito abbreviato, specificando che tale regime è giustificato dal comma 5 dell'art. 111 Cost.)