(massima n. 2)
La mancata traduzione, nella lingua conosciuta dall'imputato che non comprenda l'italiano, dell'estratto contumaciale della sentenza determina una nullitą generale a regime intermedio dell'atto, da ritenersi sanata laddove l'imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa.