(massima n. 1)
In materia di diritto di difesa, l'interpretazione dell'art. 143 c.p.p. conforme ai principi costituzionali (art. 24 Cost.) ed alle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, impone che si proceda alla immediata nomina dell'interprete o del traduttore allorché si verifichi la circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede, tanto se tale circostanza sia evidenziata dallo stesso interessato, quanto se, in difetto di ciò, sia accertata dall'autorità procedente. E ciò vale anche in fase di indagini preliminari, sia per l'effetto dell'estensione all'indagato di tutte le garanzie assicurate all'imputato (art. 61 c.p.p.), sia per effetto del riferimento esplicito, contenuto nello stesso art. 143, comma terzo c.p.p., alla nomina dell'interprete in relazione alle attività processuali del giudice così come alle attività del pubblico ministero o dell'ufficiale di polizia giudiziaria.