(massima n. 1)
La sentenza emessa all'esito del rito di cui all'art. 444 c.p.p., avendo come presupposto la necessaria conoscenza da parte dell'imputato della pena di cui chiede l'applicazione, non č compresa nella categoria di atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla traduzione.