(massima n. 1)
Fra gli atti cui l'imputato partecipa seguendone — contestualmente — il compimento, rispetto ai quali l'art. 143 c.p.p. assicura l'assistenza gratuita dell'interprete, non può farsi rientrare la traduzione della sentenza che conclude il giudizio. Fuori da ogni contestualità, infatti, l'interesse a difendersi e quindi ad impugnare non è menomato dalla mancata traduzione della sentenza, a fronte della quale l'imputato, avuta cognizione del dispositivo, ha tutto il tempo per chiedere e ottenere a proprie spese la traduzione della pronuncia notificatagli.