(massima n. 4)
La sussistenza, nelle condizioni previste dall'art. 670, comma terzo, c.p.p., di una competenza alternativa a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine, non modifica la disciplina generale dell'istituto relativa ai requisiti di ammissibilità, che rimane quella fissata dall'art. 175 c.p.p. sia che l'istanza venga presentata al giudice dell'esecuzione che a quello della impugnazione; occorre infatti, in entrambi i casi, assicurare il medesimo regolamento unitario e mantenere, in particolare, il limite di decadenza stabilito in dieci giorni dal terzo comma del suddetto art. 175, ad evitare che dall'opzione in ordine alla competenza, affidata alla discrezionalità dell'istante, derivi una disciplina difforme del requisito temporale di ammissibilità della domanda quando questa venga proposta ai sensi dell'art. 670, terzo comma, c.p.p.