(massima n. 1)
Il carattere non decisorio del provvedimento di allontanamento del minore dalla casa familiare, che sia reso dal giudice minorile ai sensi dell'art. 333 c.c. ed al fine di ovviare in via cautelare a comportamenti negativi dei genitori, con la conseguente inammissibilitą del ricorso per cassazione anche quando il provvedimento medesimo sia pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo, deve essere riconosciuto pure nel caso in cui tale misura cautelare faccia seguito alla reintegrazione dei genitori nella potestą, dopo l'accoglimento della loro opposizione contro precedente declaratoria d'adottabilitą, ovvero non contempli un termine, trattandosi di circostanze che non toccano la naturale temporaneitą, modificabilitą e revocabilitą di quella misura, e, quindi, la sua inidoneitą ad incidere sullo status del minore stesso.