(massima n. 1)
L'ordine di esecuzione della pena detentiva emesso dal P.M. nei confronti dello straniero alloglotta deve essere tradotto, a pena di nullitā, in lingua a lui nota, a meno che non risulti dagli atti del procedimento che egli comprendesse la lingua italiana, circostanza che si deve presumere qualora da tali atti si rilevi che il soggetto si č sempre reso conto della portata dell'accusa, contrapponendovi un'adeguata difesa.