(massima n. 1)
L'art. 143 c.p.p. non prevede il diritto dell'imputato ad un interprete che conosca la sua lingua di origine, ma riconosce all'imputato che ignora la lingua italiana di farsi assistere da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. L'idoneitą dell'interprete a soddisfare in concreto le suddette esigenze costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito.