(massima n. 1)
Il decreto camerale, che sia reso dalla corte d'appello, in sede di reclamo, ai sensi degli artt. 317 bis e 333 c.c., in tema di rapporti fra genitori e figli, non č impugnabile con ricorso per cassazione, nemmeno quando contenga una (esplicita od implicita) statuizione sulla competenza, atteso che, assumendo natura di sentenza solo con riguardo a tale statuizione, resta soggetto esclusivamente a regolamento di competenza.