(massima n. 1)
Il principio di immutabilitą del giudice č applicabile anche con riferimento ai giudizi di impugnazione cautelare. (Nella specie, relativa a procedimento di appello su misura cautelare reale per la cui definizione il tribunale aveva utilizzato atti acquisiti in precedenza da un collegio in diversa composizione, la Corte ha ritenuto osservato detto principio ).