(massima n. 1)
La nullità prevista dall'art. 142 c.p.p. per i verbali con incertezza assoluta delle persone intervenute, o privi di sottoscrizione del pubblico ufficiale che li ha redatti, non ha carattere assoluto sia perché non definita come tale sia perché non offende alcuno dei beni del giusto processo garantiti dall'art. 179, comma 1; essa ha carattere relativo, con il conseguente onere della parte di eccepirla immediatamente dopo il compimento dell'atto, quando vi assiste, o al massimo con l'impugnazione della sentenza emessa al termine del giudizio in cui s'è verificata. (Fattispecie di omessa sottoscrizione di verbali stenotipici da parte del pretore e del cancelliere nel corso del giudizio di primo grado).