(massima n. 1)
Il principio della non esperibilitā del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso provvedimenti di volontaria giurisdizione (fra quali rientrano siccome non risolvono conflitti fra diritti posti su piano paritario, e siccome sempre revocabili e modificabili ed inidonei al giudicato anche quelli modificativi, ablativi o restitutivi della potestā dei genitori resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c.) non opera in caso di decreto della corte di appello che, fuori della sede di reclamo, revochi un precedente suo decreto con il quale aveva confermato un provvedimento del tribunale dei minorenni che aveva pronunciato la decadenza di uno dei genitori dall'esercizio della potestā parentale. Infatti, in tal caso, il ricorrente sottopone all'esame del giudice di legittimitā il proprio diritto soggettivo al rispetto delle regole processuali che sono rivolte a garantire il doppio grado di giudizio; diritto la cui intangibilitā non viene meno per il solo fatto della revocabilitā e modificabilitā, in ogni tempo, dei provvedimenti di volontaria giurisdizione.