(massima n. 1)
Il disposto di cui all'art. 141 bis c.p.p., relativo all'obbligo di documentazione integrale, a pena di inutilizzabilitą, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, di ogni interrogatorio di persona che si trovi in stato di detenzione, salvo che esso abbia luogo in udienza, trova applicazione, conformemente al testuale dettato normativo, con riguardo al solo «interrogatorio» in senso stretto, con esclusione, quindi, delle sommarie informazioni e delle dichiarazioni spontanee di cui all'art. 350, commi 1 e 7 c.p.p.; il che ha anche una riconoscibile ragione di ordine logico, atteso che, verificandosi le condizioni previste dagli artt. 503, comma 5, e 513, commi 1 e 2, c.p.p., solo l'interrogatorio, fra gli atti di assunzione fuori udienza delle dichiarazioni rese da imputati o indagati, appare suscettibile di assumere piena valenza probatoria nei confronti tanto del dichiarante quanto di terzi.