(massima n. 1)
L'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 503, comma 3 c.p.p., secondo cui la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese è consentita ai fini contestativi soltanto dopo che sui fatti e sulle circostanze la parte esaminata abbia già deposto, non determina né la inutilizzabilità né tantomeno la nullità dell'atto, ma solo una mera irregolarità, che deve essere eccepita nel corso dell'assunzione della prova per consentire, in esito alla contestuale risoluzione dell'incidente, di porre correttamente le domande.