(massima n. 2)
In tema di misure cautelari, il deposito in cancelleria dell'ordinanza dispositiva della misura stessa non deve necessariamente precedere l'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., né deve aver luogo entro un termine predefinito. Ciò infatti, in astratto, non costituisce inevitabilmente lesione del diritto di difesa (il cui esercizio è comunque garantito dall'avviso previsto dallo stesso articolo e dalle modalità con le quali deve svolgersi l'interrogatorio). Nondimeno, l'eventuale pregiudizio del diritto di difesa, derivante dal fatto che l'ordinanza suddetta non sia stata depositata a disposizione dei difensori prima dell'interrogatorio, può risultare, in concreto, nel caso in cui consti positivamente una situazione in cui quegli stessi diritti risultino effettivamente conculcati. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato infondato il motivo di ricorso in quanto la difesa aveva semplicemente rappresentato la difficoltà di esaminare, in ristretti termini di tempo, la voluminosa ordinanza custodiale).