(massima n. 1)
In tema di incompetenza, l'imputato non appellante per carenza di interesse, essendo stato assolto in primo grado, qualora il pubblico ministero impugni la sentenza assolutoria, può riproporre, a norma dell'art. 24, comma primo, c.p.p., l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente formulata a norma dell'art. 21 dello stesso codice, e, qualora non lo faccia, gli è preclusa la possibilità di ricorrere in cassazione sul punto.