(massima n. 1)
Non sussiste incompatibilitą alla prestazione dell'ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilitą compresa tra quelle previste dall'art. 197 c.p.p. e non potendosi applicare, per analogia, il disposto di cui all'art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa della incompatibilitą del testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacitą a testimoniare.