(massima n. 1)
La trascrizione delle registrazioni, non soltanto non costituisce mezzo di prova, ma non può neppure identificarsi come una tipica attività di documentazione, fornita di una propria autonomia conoscitiva, rappresentando esclusivamente un'operazione di secondo grado volta a trasporre con segni grafici il contenuto delle registrazioni. Donde l'ontologica insussistenza, in relazione alle trascrizioni, di un problema di utilizzazione, potendo semmai denunciarsi la mancata corrispondenza fra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni effettuate. D'altro canto, sarebbe del tutto ultroneo il richiamo alle norme relative alla perizia; non soltanto per il carattere di mera operazione dell'attività di trascrizione, comunque da distinguere dalla struttura gnoseologica dei mezzi di prova, dei quali può, semmai, costituire una mera rappresentazione, ma per la fungibilità, che è propria dell'attività meramente riproduttiva, non in grado di poter essere qualificata alla stregua di un documento e, conseguentemente, di un mezzo di prova.